Vuoi aprire un albergo diffuso?
Come probabilmente gia saprai la normativa sull’albergo diffuso è di tipo regionale; ciò significa che da regione a regione i parametri di definizione degli alberghi diffusi possono avere notevoli differenze. Purtroppo non tutte le regioni hanno emanato una disciplina apposita che riconosce l’albergo diffuso come una struttura ricettiva distinta dalle altre.
AlbergoDiffuso.net ti propone in questa pagina una panoramica completa delle leggi fino ad ora emanate dalle regioni più intraprendenti.
1 - NORMATIVA ALBERGHI DIFFUSI REGIONE SARDEGNA
Legge Regionale 12 agosto 1998 n 27
Estratto della legge: “…Possono assumere la denominazione di “albergo diffuso” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L’obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell’esercizio…”
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2 – NORMATIVA ALBERGHI DIFFUSI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Legge Regionale 16 gennaio 2002 n 2
Estratto della legge: Art.64 “Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house – residenze di campagna”.
“Gli alberghi diffusi sono costituiti da unita’ abitative dislocate in uno o piu’ stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in un unico stabile. (…) Le unita’ abitative sono costituite da uno o piu’ locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.(…)
Art. 65 “Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi piu’ comuni, dal Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non puo’ essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unita’ abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento dell’albergo diffuso”.
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Estratto delle legge: Art. 10 “Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione”
“Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi
“(…) Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall’edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali, compreso l’eventuale servizio di ristorazione”
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4 – NORMATIVA ALBERGHI DIFFUSI REGIONE UMBRIA
Legge Regionale 27 dicembre 2006 n 18: Legislazione turistica regionale
Estratto della legge: Art. 23 “Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.” (…)“La Giunta Regionale con riferimento agli alberghi diffusi stabilisce:
a) le caratteristiche dei centri storici nei quali ne è consentita la realizzazione;
b) la distanza massima tra l’edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative”
Art. 27 “Gli Alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute- beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.”
Scarica la legge e le relative tabelle allegate (requisiti minimi e dimensione locali) sulla disciplina dell’albergo diffuso della Regione Umbria
5 – NORMATIVA ALBERGHI DIFFUSI REGIONE LIGURIA
Legge Regionale 21 marzo 2007 n 13: Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa.
Estratto della legge: Art. 2 “Possono inoltre costituire elementi caratterizzanti gli itinerari (…) L’esistenza, nei comuni non costieri, di forme di ricettività diffusa, da recepire nella normativa regionale che disciplina la ricettività, caratterizzate da una gestione unitaria dei servizi di ricevimento, di pernottamento e di ospitalità al pubblico in unità abitative localizzate in più stabili separati, articolate in tipologie caratterizzate da:
1) unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;
2) unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici singoli dello stesso comune ovvero in più comuni.”
La Giunta regionale provvede alla definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), tramite apposito regolamento.
Scarica la legge sulla disciplina dell’albergo diffuso della Regione Liguria
Scarica il regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa della regione Liguria
6 – NORMATIVA ALBERGHI DIFFUSI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legge provinciale 15 maggio 2002 n 7: Disciplina degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica.
Estratto della legge: Art. 36 bis “Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, promuovere nuove formule di ricettività e valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, la provincia disciplina l’esercizio degli alberghi diffusi.
Sono alberghi diffusi gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, dotati di almeno sette unità abitative, come definite dall’art. 2 comma 2, dislocate in edifici diversi, integrate tra loro da servizi centralizzati e organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti. Gli alberghi diffusi assicurano i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dall’art. 8, il servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.
Con deliberazione della Giunta Provinciale, sentite le associazioni di categoria, sono stabiliti parametri e modalità per il riconoscimento dei diversi livelli qualitativi degli alberghi diffusi, in coerenza con le metodologie presenti a livello nazionale e internazionale.
Le unità abitative sono ubicate nei comuni in cui ha sede l’ufficio di ricevimento dell’albergo diffuso o in comuni a questo confinanti.
Il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra le unità abitative e i servizi centralizzati, le modalità per la misurazione nonché i requisiti strutturali minimi.
Note: l’articolo 36 bis della presente legge è stato aggiunto tramite delle modifiche introdotte dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n 20. La normativa sugli alberghi diffusi della Provincia Autonoma di Trento risale quindi all’anno 2007.
Scarica la legge sulla disciplina dell’albergo diffuso della Provincia Autonoma di Trento
7 – NORMATIVA ALBERGHI DIFFUSI REGIONE EMILIA ROMAGNA
Delibera di Giunta Regionale n. 916/2007 (pubblicata sul BUR n. 141 del 18/09/2007
Estratto della delibera: “Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere a gestione unitaria ubicate in centri storici (zone omogenee di tipo A) di Comuni fino a 5.000 abitanti, non composte da un unico edificio, ma facenti capo ad un organizzazione unitaria, costituite da almeno un locale di ricevimento, in cui sia presente una sala comune con servizio di bar e/o ristorazione, e sette unità abitative. La ricettività, in camere o in unità abitative dotate di uso cucina, è fornita in alloggi ubicati in edifici separati, con medesima identità interna ed esterna, ubicati in area pedonale o prevalentemente pedonale, a distanza media non superiore a 300 metri circa”.
Scarica la delibera sulla disciplina degli alberghi diffusi della Regione Emilia Romagna
8 – NORMATIVA ALBERGHI DIFFUSI REGIONE CALABRIA
Legge regionale 5 aprile 2008 n 8: Riordino dell’organizzazione turistica regionale.
Estratto della legge: Art. 12 “E’ definito albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dove è localizzata la reception.”
“La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli standard qualitativi e quantitativi dell’albergo diffuso.
Scarica la legge sulla disciplina dell’albergo diffuso della Regione Calabria
Scarica il regolamento sugli standard qualitativi e quantitativi dell’albergo diffuso della Regione Calabria
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